La delibera di Giunta Regionale dispone, a partire dal 1 ottobre 2018, il divieto di circolazione dei veicoli diesel Euro 3 nei comuni sopra i 30 mila abitanti.
Esclusione dalle limitazioni alla circolazione:
Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell’art. 13, comma 4, della l.r. 24/06,
i seguenti veicoli:
-veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed
elettroveicoli ultraleggeri;
-veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo*, alimentato a gas naturale o gpl, per
dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
-veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci ** sistemi di abbattimento delle polveri
sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi
della vigente normativa;
–i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del
d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti
dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice
tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens
(FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o
da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
-veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
-motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;
-veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
-veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
-veicoli di pronto soccorso sanitario;
-scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL);
-veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
-autovetture targate CD e CC.
* solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas
** per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di
garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore al limite fissato
dalla normativa per la classe emissiva Euro 5 diesel per quella data categoria di veicolo